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Patentino per frigoristi dpr n.43

Il patentino per frigoristi è stato reso obbligatorio dal DPR n.43 del 27/01/12 26 febbraio 2013.

Il DPR del 27 gennaio 2012, n. 43 ha istituito il Patentino per frigoristi Il DPR del 27 gennaio 2012, n. 43 entrato in vigore il 5 maggio 2012 disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 (in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita) su taluni gas fluorurati ad effetto serra ha recepito il Regolamento Europeo 842/2006 che prevede che tutte le persone e le imprese all’interno delle quali esse operano, che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione che verrà rilasciata da un Organismo di Certificazione appositamente accreditato, dopo il superamento di un esame teorico e pratico.

I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. Gli HFC sono sicuramente tra i gas fluorurati più comuni e li possiamo trovare in varie applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore. I PFC sono di invece utilizzati nel settore dell’elettronica e per es. nell’industria cosmetica e farmaceutica. L’SF viene usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio. Il regolamento sugli F-gas stabilisce che l’operatore dell’apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi normativi. L’operatore è definito come “una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti”.
In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura. L’art. 13 dello stesso DPR 43 ha istituito il Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio regionali per via esclusivamente telematica.

Pompe di calore

Le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore si basano sullo stesso processo termodinamico e contengono refrigeranti simili. Esistono sistemi diretti e indiretti per ottenere raffreddamento e riscaldamento: un sistema diretto è caratterizzato da un unico circuito contenente il refrigerante, mentre un sistema indiretto ha due circuiti con un primo scambio di calore tra i fluidi del circuito primario e del circuito secondario e un secondo scambio di calore dove è necessario il raffreddamento o il riscaldamento. Il primo circuito contiene il refrigerante. Il modo più facile per individuare il tipo di refrigerante è controllare l’etichetta sull’apparecchiatura. Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati immesse in commercio nell’UE dopo il 1° aprile 2008 devono riportare un’etichetta con il testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto”8 e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato.

Persone: L’obbligo di conseguire il cosiddetto patentino è stato regolamentato in base alle diverse tipologie di attività realizzate dall’operatore, e suddiviso in diverse categorie:

– Cat. I – Attività di controllo e recupero delle perdite, installazione, manutenzione o riparazione di qualunque tipo di impianto di refrigerazione

– Cat. II – Attività di controllo e recupero delle perdite, installazione, manutenzione o riparazione di qualunque tipo di impianto di refrigerazione con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato). Inoltre Può svolgere la ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento (collegamento) sul circuito frigorifero

– Cat. III – Il solo recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato)

– Cat. IV – Può eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento (collegamento) sul circuito frigorifero. Il certificato ha durata di 10 anni. Imprese: Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenti f-gas devono avvalersi di personale certificato ed essere a loro volta certificate da un Organismo di certificazione.

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